A modifica e integrazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, gli orari ed i programmi orientativi di insegnamento e di esame dei corsi previsti dai commi secondo, terzo e quinto dell'articolo 1 della legge stessa, quale risulta modificato dall'articolo 1 della presente legge, nonche' le modalita' di svolgimento degli esami di cui al precedente articolo 2 saranno stabiliti dal Ministro per la pubblica istruzione, sentiti il Consiglio superiore della pubblica istruzione e il Consiglio superiore delle antichita' e belle arti e le commissioni di cui ai commi primo e quinto dello stesso articolo 1 della citata legge n. 754 del 1969 modificato come sopra detto, e potranno essere via via modificati sulla base dei risultati della sperimentazione.

Testo vigente dal 3 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-09-14;692~art3 · fonte su Normattiva