L'articolo 5 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e' sostituito dal seguente: "L'insegnamento teorico pratico nei corsi previsti dal primo, secondo, terzo e quinto comma del precedente articolo 1 sara' affidato a' personale fornito di particolare specifica preparazione culturale e di provata esperienza didattica, scelto secondo criteri fissati con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, sentite le commissioni di cui al primo e quinto comma dello stesso articolo 1".

Testo vigente dal 3 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-09-14;692~art4 · fonte su Normattiva