L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e' sostituito dal seguente: "Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo. Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo".
Testo vigente dal 3 ottobre 1970
