L'articolo 6 della legge 27 ottobre 1969, n. 754, e' sostituito dal seguente: "Ai corsi di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 1 sono ammessi i licenziati degli istituti professionali di analogo indirizzo. Ai corsi di cui al quinto comma dello stesso articolo sono ammessi i licenziati degli istituti d'arte di analogo indirizzo".

Testo vigente dal 3 ottobre 1970

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urn:nir:stato:legge:1970-09-14;692~art5 · fonte su Normattiva