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Gli ufficiali della Marina militare piloti di complemento del Corpo di stato maggiore in ferma sessennale, in servizio da almeno cinque anni o in congedo da non piu' di tre anni, i quali siano in possesso dei requisiti prescritti per il pilotaggio degli aeromobili militari, possono transitare nel Corpo delle capitanerie di porto indipendentemente dal titolo di studio posseduto. Ai fini di cui al comma precedente, il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della marina mercantile, emana, nei limiti dei posti da mettere annualmente a concorso, distinti bandi per titoli, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo speciale, e per titoli ed esami, per il reclutamento dei sottotenenti di vascello da immettere nel ruolo normale del Corpo delle capitanerie di porto.

Testo in vigore dal 13 giugno 1990 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1990-06-07;144~art4 · fonte su Normattiva