Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 15 aprile 1966 al 22 dicembre 2008. 46 parole tolte.
tolto: Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-04-06;178~artunico · fonte del testo