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Agli ufficiali medici del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza si applicano i limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente effettivo previsti per gli ufficiali medici del servizio sanitario dell'Esercito, di cui alla tabella n. 1 allegata alla legge 18 ottobre 1962, n. 1499.

Testo in vigore dal 15 aprile 1966 al 22 dicembre 2008

urn:nir:stato:legge:1966-04-06;178~artunico · fonte del testo