Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo. L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.
Testo vigente dal 7 agosto 1971
