Il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, compete anche ai vicebrigadieri della guardia di finanza che si trovino nelle condizioni indicate dal predetto articolo. L'emolumento mensile spettante ai vicebrigadieri, analogamente a quanto ivi previsto per i brigadieri, non puo' avere, in ogni caso, durata superiore ai quattordici anni.

Testo vigente dal 7 agosto 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-07-28;548~art1 · fonte su Normattiva