Il periodo di cinque anni in aggiunta al servizio effettivamente prestato, previsto dal primo comma degli articoli 1 e 2 della legge 18 gennaio 1952, n. 36, e' computato sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto a pensione ordinaria, sia ai fini della liquidazione della pensione stessa. La disposizione di cui al comma precedente ha effetto dal 4 gennaio 1949.

Testo vigente dal 18 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;652~art1 · fonte del testo