Per gli ufficiali della Guardia di finanza ai quali venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia piu' concesso l'assegno rinnovabile di guerra cessano di aver vigore le disposizioni della presente legge. Nei loro confronti trovano applicazione le norme di cui ai comma secondo e terzo dell'art. 143 della legge 16 giugno 1935, n. 1026.

Testo vigente dal 7 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;36~art5 · fonte del testo