Le norme contenute nell'art. 10 del decreto legislativo 14 maggio 1946, n. 384 e nell'art. 8 del decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 500, si applicano anche agli ufficiali ed ai sottufficiali della Guardia di finanza contemplati nella presente legge, che siano in possesso della idoneita' fisica necessaria per disimpegnare le mansioni inerenti agli impieghi civili.

Testo vigente dal 7 febbraio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-18;36~art6 · fonte del testo