((Ai sottufficiali della Guardia di finanza si applicano le disposizioni sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito (Arma dei carabinieri) contenute nella legge 31 luglio 1954, n. 599, eccettuate quelle contenute nell'articolo 59, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti)). 1 Alle tabelle A e B annesse alla legge 31 luglio 1954, n. 599 sono sostituite, per i sottufficiali della Guardia di finanza, le tabelle A e B annesse alla presente legge.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 agosto 1961, n. 833
1La L. 3 agosto 1961, n. 833 ha disposto (con l'art. 51) che "Il primo comma dell'articolo 1 della legge 17 aprile 1957, n. 260, e' cosi' sostituito, con effetto dal terzo anno successivo a quello in cui entrera' in vigore la presente legge".
Testo vigente dal 14 settembre 1961
