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Le spese generali di amministrazione dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, rilevate nel loro complesso, sono, per la parte individuabile e divisibile, attribuite alla gestione ed al Fondo speciale. Le spese generali di amministrazione che non siano individuabili, ne' divisibili, saranno ripartite tra le gestioni in misura proporzionale agli importi attribuiti con i criteri di cui al precedente comma.

Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1973-06-14;366~art10 · fonte del testo