Art. 5 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° luglio 2022 al 1° gennaio 2023.
D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198
17Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 36, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, ha disposto (con l'art. 52, comma 1) che l'abrogazione del presente provvedimento e' prorogata dal 1° gennaio 2023 al 1° luglio 2023.
Testo vigente dal 1 luglio 2022
