Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Art. 2 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come "Fondo speciale" autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.
Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022
