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Le assicurazioni nei confronti delle categorie indicate al precedente articolo 1 sono gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo come "Fondo speciale" autonomo, con un proprio bilancio che costituisce allegato al bilancio generale dell'Ente medesimo.

Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1973-06-14;366~art2 · fonte su Normattiva