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Le categorie di lavoratori a favore dei quali e' esteso l'obbligo assicurativo in base alla presente legge sono collocate al n. 22 dell'elenco delle categorie assicurate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, di cui al combinato disposto dell'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, e dell'articolo unico della relativa legge di ratifica 29 novembre 1952, n. 2388.

Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1973-06-14;366~art3 · fonte su Normattiva