Art. 4 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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I contributi per il finanziamento dell'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e dell'assicurazione contro le malattie, dovuti per i giocatori e gli allenatori di calcio, calcolati sul compenso globale annuo e sui premi di rendimento percepiti, nei limiti del massimale mensile di lire 1.800.000, sono stabiliti nelle misure appresso indicate:
- a)per l'assicurazione per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti: 4,50 per cento fino al 30 giugno 1973; 7,20 per cento fino al 30 giugno 1974; 8,10 per cento fino al 30 giugno 1975; 9 per cento dal 1 luglio 1975;
- b)per l'assicurazione contro le malattie: 5,50 per cento, di cui lo 0,50 per cento per l'assistenza di malattia ai pensionati. I contributi di cui al punto a) sono ripartiti tra societa' sportive ed assicurati nella proporzione di due terzi ed un terzo; il contributo di cui al punto b) e' posto a totale carico delle societa' sportive. Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, il massimale, nonche' le aliquote contributive di cui al comma precedente, potranno essere modificate, in diminuzione o in aumento, al fine di assicurare l'equilibrio economico della particolare gestione. Le aliquote contributive non potranno comunque essere stabilite in misura superiore a quelle vigenti per il settore industria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti e nella assicurazione contro le malattie gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.
Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022
