Estensione ai calciatori ed agli allenatori di calcio della previdenza ed assistenza gestite dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
Art. 6 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Spetta al comitato di vigilanza:
- 1)vigilare sulla regolare affluenza dei contributi dovuti al Fondo speciale e sulla regolare liquidazione delle prestazioni;
- 2)fare proposte al comitato esecutivo dell'Ente per gli investimenti delle attivita' del Fondo in base alle direttive di massima stabilite dal consiglio di amministrazione;
- 3)decidere definitivamente, in via amministrativa ed in sostituzione del comitato esecutivo dell'ente, sui ricorsi riguardanti le prestazioni a carico del Fondo;
- 4)formulare tempestivamente le previsioni sull'andamento del Fondo, proponendo i provvedimenti ritenuti necessari per assicurarne l'equilibrio;
- 5)esaminare i bilanci annuali del Fondo;
- 6)dare pareri sulle questioni relative all'applicazione delle norme che regolano l'attivita' del Fondo, che gli vengono sottoposte dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dall'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo;
- 7)dare parere sulla misura dei contributi.
Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022
