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L'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo provvede annualmente alla compilazione del rendiconto di esercizio del Fondo facendo risultare le attivita' e le passivita', nonche' i proventi e le spese. In sede di rendiconto annuale, l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo accredita al Fondo gli interessi maturati sulle disponibilita' finanziarie dello stesso, calcolati al saggio medio ottenuto per i propri investimenti, ed addebita le spese di amministrazione a norma del successivo articolo 10.

Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1973-06-14;366~art7 · fonte su Normattiva