Art. 8 — PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 28 FEBBRAIO 2021, N. 36
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Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: societa' sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le medesime modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.
Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022
