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Le funzioni di sindaci del Fondo sono esercitate dal collegio sindacale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo, integrato da un rappresentante per ognuna delle seguenti categorie: societa' sportive, giocatori e allenatori di calcio, nominati e designati con le medesime modalita' di cui al secondo comma del precedente articolo 5.

Testo in vigore dal 9 luglio 1973 al 1 luglio 2022

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urn:nir:stato:legge:1973-06-14;366~art8 · fonte su Normattiva