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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.

[8]Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme integrative che possano occorrere per regolare l'estensione delle disposizioni predette.

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII

[11]VITTORIO EMANUELE.

[12]Mussolini - Mosconi - Rocco- Bottai.

[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.

Testo in vigore dal 7 maggio 1930 al 6 agosto 1944

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1930-03-24;454~art1 · fonte del testo