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[1]VITTORIO EMANUELE III
[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
[3]RE D'ITALIA
[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
[6]Articolo unico.
[7]Le disposizioni della legge 25 marzo 1917, n. 481, istitutiva dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1312, e 3 dicembre 1925, n. 2151, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi medesimi, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che alle predette si colleghi, o che, comunque, concerna la protezione ed assistenza degli invalidi di guerra, sono estese ai cittadini divenuti invalidi per la causa nazionale, a favore dei quali siano stati liquidati pensioni od assegni privilegiati di guerra, in applicazione dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1925, n. 2275, e dell'art. 1 del R. decreto-legge 10 agosto 1927, n. 1519.
[8]Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, sentito il Consiglio dei Ministri, saranno emanate le norme integrative che possano occorrere per regolare l'estensione delle disposizioni predette.
[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[10]Data a Roma, addi' 24 marzo 1930 - Anno VIII
[11]VITTORIO EMANUELE.
[12]Mussolini - Mosconi - Rocco- Bottai.
[13]Visto, il Guardasigilli: Rocco.
Testo in vigore dal 7 maggio 1930 al 6 agosto 1944
