I cittadini italiani residenti o che abbiano risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali e i loro congiunti possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio - conseguiti nelle scuole straniere in Italia - corrispondenti alla licenza elementare e media italiana e ai titoli finali di studio dell'istruzione secondaria di secondo grado, a condizione che l'iscrizione presso dette scuole straniere sia avvenuta per l'esigenza didattica di concludere il ciclo di studi presso una scuola straniera del medesimo o di un ordinamento scolastico simile a quello della scuola frequentata all'estero. A tal fine il Ministero della pubblica istruzione, verificato che la domanda di iscrizione e' conforme a quanto disposto nel precedente comma ed accertato che la scuola straniera in Italia e' riconosciuta dallo Stato di riferimento ed autorizzata ai sensi della legge 30 ottobre 1940, n. 1636, rilascia preventivo nulla osta alla prosecuzione degli studi presso la scuola straniera. La dichiarazione di equipollenza del titolo di studio e' rilasciata dal provveditorato agli studi cui gli interessati inoltrano la relativa domanda corredata dal nulla osta di cui al comma precedente nonche' da un attestato rilasciato dall'autorita' consolare comprovante la condizione di cittadino italiano residente o che abbia risieduto all'estero per motivi di lavoro o professionali propri o dei propri congiunti.

Testo vigente dal 24 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;69~artunico · fonte su Normattiva