Coloro che abbiano acquisito la cittadinanza italiana per matrimonio o per naturalizzazione possono beneficiare delle disposizioni di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, relativamente alle dichiarazioni di equipollenza dei titoli di studio conseguiti all'estero nelle scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole straniere corrispondenti ai titoli di studio finali di istruzione secondaria di secondo grado. Gli interessati dovranno esibire al provveditorato agli studi, cui inoltreranno la prescritta domanda di equipollenza, documentazione idonea a comprovare la precedente condizione di cittadino straniero. Le prove di cui all'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere sostenute dai soggetti di cui al comma 1 soltanto dopo un soggiorno in Italia di almeno sei mesi. Gli interessati possono comprovare il requisito di cui al presente comma attraverso qualunque documento proveniente dalla pubblica amministrazione che sia idoneo a provarlo.

Testo vigente dal 15 febbraio 1990

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urn:nir:stato:legge:1990-02-07;21~art1 · fonte su Normattiva