I benefici previsti dall'articolo 5 della legge 3 marzo 1971, n. 153, e dalla legge 15 marzo 1986, n. 69, relativamente all'equipollenza dei titoli di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti alle scuole italiane di secondo grado e di istruzione professionale e dei titoli finali di studio conseguiti nelle scuole elvetiche corrispondenti ai titoli di studio finali d'istruzione secondaria di secondo grado italiani, sono estesi ai cittadini residenti a Campione d'Italia.

Testo vigente dal 1 luglio 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-06-17;241~art1 · fonte su Normattiva