Alle classi e corsi previsti dalle lettere a) e b) dell'articolo 2 della legge 3 marzo 1971, n. 153, possono essere ammessi anche i cittadini italiani di cui al precedente articolo, i quali frequentino le scuole straniere corrispondenti alle scuole italiane elementari e medie.

Testo vigente dal 13 aprile 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-04-08;112~art2 · fonte su Normattiva