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Ai componenti le Commissioni di esame di abilitazione presso le scuole magistrali istituite a norma dell'art. 41 del testo unico approvato con regio decreto 5 febbraio 1928, n. 577, modificato dall'art. 1 del regio decreto 11 agosto 1933, n. 1286, e al personale di segreteria e subalterno addetto alle Commissioni stesse spettano i compensi, le indennita' e le propina nella misura e nei limiti previsti per i componenti le Commissioni di esami presso gli istituti e scuole di istruzione media, classica, scientifica, magistrale e tecnica.

Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1958-03-07;207~art1 · fonte del testo