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All'onere di lire 5.000.000, derivante dalla presente legge, sara' provveduto mediante storno di pari somma dal capitolo 63 del bilancio del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio 1957-58, e mediante riduzione del corrispondente capitolo per gli esercizi successivi. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 28 marzo 1958 al 16 dicembre 2010
