Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di cui all'art. 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporra' d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.

Testo vigente dal 27 settembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1180~art2 · fonte del testo