Le vigenti disposizioni di legge che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, si applicano ai cittadini italiani che siano rimasti mutilati ed invalidi per ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 ed ai congiunti dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.

Testo vigente dal 18 agosto 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-08-09;654~art1 · fonte del testo