E' in facolta' del Ministro per il tesoro di corrispondere agli aventi diritto, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva ed al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella, misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo 10 settembre 1947, n. 1108. In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio corrisposto e' abbuonato.

Testo vigente dal 27 settembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-08-19;1180~art5 · fonte del testo