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Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' concessa la indennita' di immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.

Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1963-02-27;330~art1 · fonte del testo