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Ai sommozzatori e alle loro guide appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e' concessa la indennita' di immersione nella medesima misura prevista per i sommozzatori e guide della Marina militare, dell'Esercito, dell'Aeronautica e del Corpo della guardia di finanza.
Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
