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All'onere di lire 2.025.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvedera', per l'esercizio 1960-1961, mediante riduzione di lire 1.025.000 e di lire 1.00.000, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli numeri 85 e 87 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio stesso. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo in vigore dal 1 aprile 1963 al 16 dicembre 2010
