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Le norme della legge 5 giugno 1951, n. 376, art. 13; della legge 4 aprile 1953, n. 240, art. 1; del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1955, n. 448, art. 1 e della legge 17 aprile 1957, n. 270, sono estese al personale, comunque in servizio alla data del 23 marzo 1939, degli Istituti e degli Enti pubblici non locali, non territoriali, non aventi fini di patronato, di pubblica assistenza e beneficenza, sempreche' gli Istituti e gli Enti pubblici suddetti non abbiano gia' provveduto ad una generale revisione della carriera del proprio personale, mediante inquadramento del personale medesimo nei ruoli organici, con provvedimenti successivi all'8 maggio 1945. Tale estensione decorre agli effetti giuridici dalla data di cui alle disposizioni legislative sopra precisate emanate allo stesso titolo per i dipendenti dello Stato e, agli effetti economici, dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'attuazione di quanto disposto con i precedenti commi e' subordinata all'avvenuta applicazione da parte dei rispettivi Istituti ed Enti delle leggi 29 maggio 1939, n. 782 e 12 febbraio 1942, n. 196.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-12;63~art1 · fonte del testo