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Ai soli fini dell'applicazione dell'art. 1 della presente legge le carriere o i ruoli speciali, ove esistano comunque denominati (transitori, ad estinzione, temporanei, ecc.), diversi da quelli organici ordinari, sono equiparati, a parita' di requisiti a suo tempo richiesti per l'inquadramento, ai ruoli speciali transitori di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, e successive norme integrative e di attuazione, salvo quanto disposto dall'art. 2 della legge 27 ottobre 1957, n. 1035.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1960-02-12;63~art2 · fonte su Normattiva