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Al personale di cui ai precedenti articoli e' assicurato lo sviluppo di carriera previsto dai rispettivi ordinamenti per il personale di ruolo di qualsiasi categoria e grado. I posti occupati nei singoli gradi dal personale inquadrato ai sensi della presente legge e quelli relativi alle successive promozioni sono considerati in soprannumero.
Testo in vigore dal 29 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010
