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Con deliberazione dei competenti organi, da sottoporre all'approvazione del Ministro che esercita la vigilanza, le Amministrazioni degli Istituti e degli Enti sopra indicati debbono adottare, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, i provvedimenti per l'integrale applicazione delle norme sopra citate. I dipendenti interessati, per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi, dovranno presentare domanda nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione, di cui al primo comma del presente articolo. Le Amministrazioni degli Enti ed Istituti debbono deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1960 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1960-02-12;63~art4 · fonte del testo