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[1]L'indennita' e' sottoposta alle riduzioni previste dai Regi decreti-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491, e 14 aprile 1934-XII, n. 561, convertiti, rispettivamente nelle leggi 6 gennaio 1931-IX, n. 18 e 14 giugno 1934-XIII, n. 1038, e alle prescritte ritenute erariali.
[2]Pero' ai secondi capi, sergenti, sottocapi e comuni l'indennita' e' corrisposta al netto delle riduzioni previste dai Regi decreti-legge sopraindicati.
Testo in vigore dal 17 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
