Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 settembre 1940 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
In applicazione dell'art. 1 in nessun caso l'indennita' di cui al precedente articolo potra' essere concessa al personale destinato:
- a)su navi in disponibilita' ed allestimento;
- b)presso la Regia accademia navale, l'Istituto idrografico della Regia marina e le scuole del Corpo Reale equipaggi marittimi o, comunque, presso scuole e istituti di qualsiasi grado;
- c)presso i depositi Corpo Reale equipaggi marittimi;
- d)presso i Tribunali militari marittimi;
- e)nelle Zone dei fari e segnalamenti marittimi;
- f)presso gli Uffici tecnici e di vigilanza;
- g)presso Comandi, Corpi, Uffici ed Enti che non abbiano comunque funzioni direttamente attinenti alla preparazione bellica della Regia marina. E' altresi' escluso dalla concessione il personale civile dello Stato e salariato che presti servizio presso Enti della Regia marina.
Testo in vigore dal 17 settembre 1940 al 16 dicembre 2009
