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La deliberazione di cui al primo comma dell'art. 2 puo' essere adottata dagli Enti ivi previsti entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Le domande dei dipendenti di tali Enti per essere ammessi ad usufruire dei benefici loro concessi dovranno essere presentate nel termine di sei mesi dall'approvazione della deliberazione di cui al primo comma. L'Amministrazione deve deliberare su tali domande entro sei mesi dalla scadenza del termine stabilito dal comma precedente.
Testo in vigore dal 14 giugno 1950 al 16 dicembre 2010
