Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
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2 versioni dal 1951
Confronto con la versione in vigore dal 9 giugno 1951 al 16 dicembre 2010. 222 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Sulle domande di collocamento nei ruoli speciali transitori provvede il Ministro competente, previa istruttoria dell'Ufficio del personale e parere del Consiglio di amministrazione che si pronuncera' sulla sussistenza del servizio lodevole e degli altri requisiti prescritti per tale collocamento. La valutazione del servizio e' fatta in base agli atti ed alle informazioni esistenti nei fascicoli personali e ad appositi rapporti, compilati dal competente capo di ufficio, sulla condotta, sulla capacita' e sul rendimento dell'impiegato. Qualora il Ministro non ritenga di poter decidere in merito alla domanda per insufficienza degli elementi emersi dalla istruttoria, sentira' il parere di una apposita Commissione, istituita con decreto Ministeriale presso ciascuna Amministrazione e composta di un magistrato amministrativo di grado non inferiore al 4°, con funzioni di presidente, del capo del personale e di un funzionario di grado non inferiore al 5° dell'Amministrazione centrale interessata. Con le stesse modalita' possono essere nominati membri supplenti. Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate ad un funzionario di gruppo A dell'Amministrazione centrale di grado non inferiore al 9°. Il collocamento nei ruoli speciali transitori e' disposto con decreto Ministeriale che indica anche l'ordine di ruolo, osservati i criteri stabiliti dall'art. 3 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Nel caso in cui il Ministro rifiuti l'inquadramento nei ruoli speciali transitori ne da' comunicazione scritta all'interessato indicandone i motivi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1951-06-05;376~art4 · fonte del testo