Estensione al personale maschile dell'esercizio della professione di infermiere professionale, organizzazione delle relative scuole e norme transitorie per la formazione del personale di assistenza diretta
Art. 11 — Spese per corsi e commissioni
Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresi', alla loro determinazione e liquidazione.
Testo vigente dal 3 aprile 1971
