Le spese per lo svolgimento dei corsi ed il funzionamento delle commissioni previste dalla presente legge sono a carico dell'ente ospedaliero, che provvede, altresi', alla loro determinazione e liquidazione.

Testo vigente dal 3 aprile 1971

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urn:nir:stato:legge:1971-02-25;124~art11 · fonte su Normattiva