Art. 204

[1](Art. 100, comma 2°, R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102 - Art. 8, R. decreto-legge 4 settembre 1925, n. 1604 - Art. 70, comma 1°, R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227).

[2]Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Universita' e Istituti di cui alla tabella B.

Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-08-31;1592~art204 · fonte su Normattiva