Art. 204
[2]Le spese del personale di ogni categoria sono a carico del bilancio dell'Universita' o Istituto. Per cio' che concerne le spese per le Commissioni giudicatrici di cui agli articoli 74 e 78, si applicano le disposizioni contenute negli articoli stessi relative alle Universita' e Istituti di cui alla tabella B.
Testo vigente dal 7 dicembre 1933, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva