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[1]L'indennita' di approntamento prevista dagli articoli 1 e 5 della legge 18 aprile 1940-XVIII, n. 442, e' estesa al personale militare della Regia aeronautica con la decorrenza prevista dall'art. 7 della legge medesima e fino al 10 giugno 1940-XVIII.

[2]L'indennita' non e' cumulabile con le indennita' di soggiorno e di aeromanovra spettanti a norma delle vigenti disposizioni.

[3]L'indennita' e' sospesa durante le assenze dal servizio, anche se temporanee, qualunque sia il motivo dell'assenza.

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-20;146~art1 · fonte del testo