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[1]In nessun caso l'indennita' di cui al precedente articolo puo' essere corrisposta al personale destinato:

  • a)presso la Scuola di guerra aerea, la Regia accademia aeronautica, la Scuola di applicazione dell'Arma aeronautica e le altre scuole indicate all'art. 34 del R. decreto-legge 22 febbraio 1937-XV, n. 220, sull'ordinamento della Regia aeronautica;
  • b)presso i centri leva e reclutamento;
  • c)presso gli uffici di sorveglianza tecnica;
  • d)presso uffici centrali e periferici, comandi, reparti ed enti non aventi comunque compiti di diretta preparazione bellica della Regia aeronautica. E' parimenti escluso dalla concessione il personale civile e salariato dello Stato che presti servizio presso uffici, comandi, enti e reparti della Regia aeronautica.

[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[3]Data a Roma, addi' 20 gennaio 1941-XIX

[4]VITTORIO EMANUELE

[5]MUSSOLINI - DI REVEL

[6]Visto, il Guardasigilli: GRANDI

Testo in vigore dal 1 aprile 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-01-20;146~art2 · fonte del testo