All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvedera', per gli esercizi finanziari 1956-57 e 1957-58, a carico dei fondi inscritti negli stati di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per gli esercizi medesimi, per le pensioni e gli altri trattamenti di quiescenza al personale civile e militare libico ed eritreo di cui alla legge 2 novembre 1955, n. 1117. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 18 novembre 1957
