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Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 396, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.
Testo in vigore dal 8 gennaio 1963 al 7 marzo 1964
