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Le norme contenute nell'articolo unico della legge 24 luglio 1954, n. 396, sono estese ai medici ed ai veterinari addetti agli uffici sanitari comunali, ai direttori di macello, ai medici dei servizi comunali di ispezione alla assistenza sanitaria, ai veterinari dei servizi comunali di ispezione veterinaria, ai medici ed ai chimici dei laboratori provinciali d'igiene profilassi, ai medici addetti ai servizi di assistenza e di vigilanza igienica e profilassi istituiti stabilmente dalla Provincia.1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1964, n. 22
1La L. 3 febbraio 1964, n. 22, ha disposto (con l'articolo unico) che " Le norme contenute nell'articolo unico della legge 20 dicembre 1962, n. 1751, sono valide anche nei confronti dei sanitari dei Consorzi provinciali antitubercolari."
Testo in vigore dal 7 marzo 1964 al 22 dicembre 2008
