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Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.
› Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.
Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili.
Art. 1
Art. 2 — Disposizione transitoria