Gli ufficiali in servizio permanente effettivo della Guardia di finanza dichiarati irreperibili a norma dell'art. 124 della legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni, sono cancellati dai rispettivi ruoli organici con decorrenza dalla, data del verbale di irreperibilita'. In caso di successiva accertata reperibilita', sono reiscritti nei ruoli, con il proprio grado e la propria anzianita', anche eventualmente in eccedenza, salvo il riassorbimento della eccedenza stessa al verificarsi della prima vacanza, nel grado. Qualora, invece, risultino prigionieri di guerra sono collocati in aspettativa, per prigionia di guerra a norma delle vigenti disposizioni. Agli ufficiali internati si applicano le disposizioni relative ai prigionieri di guerra.

Testo vigente dal 21 luglio 1949

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urn:nir:stato:legge:1949-07-01;416~art1 · fonte del testo