Estensione alla Guardia di finanza delle norme di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 17 febbraio 1942, n. 151, concernente la cancellazione dai ruoli degli ufficiali dichiarati irreperibili
Art. 2 — Disposizione transitoria
Gli ufficiali che siano stati dichiarati irreperibili anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono cancellati dai ruoli con decorrenza da tale data.
Testo vigente dal 21 luglio 1949
