Sulle merci sbarcate ed imbarcate nei porti indicati dalle disposizioni di cui alla legge 9 ottobre 1967, numero 961 e successive modificazioni, sono dovute le tasse portuali di cui al capo III, titolo II della legge 9 febbraio 1963, n. 82, e successive modificazioni. La misura delle anzidette tasse portuali non potra' eccedere, in alcun caso, il limite massimo di cui al primo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito nella legge 16 aprile 1974, n. 117, e sara' determinata per ciascuno dei porti interessati con le stesse procedure e con i medesimi criteri di cui al terzo comma dell'articolo 2 del predetto decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47. I proventi delle tasse di cui al precedente comma saranno devoluti per i due terzi agli enti indicati dalla legge 9 ottobre 1967, n. 961 e successive modificazioni, per l'assolvimento dei propri compiti, e per un terzo allo Stato.

Testo vigente dal 5 giugno 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-05-05;355~art1 · fonte su Normattiva